Art. 1
In vigore dal 21 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli celebrativi, rispettivamente, del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi e del centenario della fondazione del Club Alpino italiano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
.
È autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi, rispettivamente, del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi e del centenario della fondazione del Club Alpino italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;407#art-1