Art. 2
In vigore dal 21 apr 1963
L'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento ed il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.
Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.
Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.
In nessun caso, ove l'impiegato ed il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;406#art-2