Testo Unico delle leggi sul debito pubblicoTitolo II

Art. 22

Abrogato

Provvedimento giudiziale (Legge 12 agosto 1957 n. 752, art. 17)

In vigore dal 29 ott 1963 al 21 dic 2008
Provvedimento giudiziale (Legge 12 agosto 1957 n. 752, ) In sostituzione dei documenti indicati negli , può essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono i titoli a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. L'Amministrazione può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione stessa ritenga di non poter risolvere.
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