Art. 1

In vigore dal 24 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; Considerato la necessità di adeguare alcune norme che disciplinano la coltivazione del tabacco alla continua evoluzione tecnica ed al variare della situazione fito-sanitaria nelle diverse zone di coltivazione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 451, è aggiunto il seguente comma: "In relazione all'adeguamento della conduzione dei semenzai allo sviluppo tecnico-scientifico della fitopatologia e a particolari esigenze ecologiche e produttive, la Direzione generale dei monopoli di Stato può dispensare singole aziende dal raggruppamento dei semenzai nei centri di produzione di cui al terzo comma, ferma la potestà dell'Amministrazione di effettuare i controlli ad essa pertinenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 73. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-13;426#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590. — Testo vigente | Portale Normativo