Art. 1
In vigore dal 8 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - Agli insegnamenti complementari del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Architettura è aggiunto quello di:
"3) Istituzioni di storia dell'arte".
Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del predetto Corso di laurea è aggiunto quello di:
"5) Pianificazione territoriale urbanistico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-11;510#art-1