Art. 1
In vigore dal 30 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2535, emesso nell'adunanza dell'11 dicembre 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Petacciato, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nella annessa planimetria n. 20306, in data 11 ottobre 1962, vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963
SEGNI
SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-07;647#art-1