Art. 1
In vigore dal 31 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978, con il quale il comune di Pietraferrazzana fu riunito al comune di Colledimezzo;
Vista la istanza in data 13 aprile 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del soppresso comune di Pietraferrazzana ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colledimezzo in data 9 novembre 1947, n. 149, e della Deputazione provinciale di Chieti in data 20 aprile 1950 n. 332, con le quali è stato espresso parere in ordini alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con regio decreti 8 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 dicembre 1962 n. 2746;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Pietraferrazzana, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-06;214#art-1