Art. 1
In vigore dal 5 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi", di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Il primo comma 6 sostituito dal seguente:
"Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di dieci posti di cui tre per il corso di laurea in Lingue e Letterature straniere, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 luglio 1947, n. 1226".
L'art. 45, relativo il Corso di perfezionamento in Economia aziendale, per la formazione dei quadri direttivi di azienda, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente "Sono ammessi al 1° corso soltanto laureati in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria, Chimica industriale, Chimica, Agraria, Farmacia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-31;824#art-1