Art. 1

In vigore dal 17 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1961, n. 1011, con cui sono state stabilite le norme di esecuzione per il X Censimento generale della popolazione e per il IV Censimento generale dell'industria e del commercio; Viste le risultanze delle operazioni di revisione e di spoglio effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica sui dati dei fogli dei X Censimento generale della popolazione eseguito, il 15 ottobre 1961, relativi alla popolazione residente da considerare, popolazione legale alla data anzidetta e sino al censimento successivo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Articolo unico. La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita alla data del 15 ottobre 1961 e indicata nell'unita, tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'articolo 2, lettera, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1961, n. 1011, salve le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da, eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 15 ottobre 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963 FANFANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 51. - VILLA
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