Art. 1

In vigore dal 30 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ruffano in data 11 maggio 1959, n. 12, e 27 giugno 1961, n. 13, e del Consiglio comunale di Supersano in data 5 novembre 1959, n. 46, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecce in data 23 gennaio 1960, n. 20, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1962, n. 2632; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Ruffano e di Supersano, in provincia di Lecce, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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