Art. 2
In vigore dal 26 mar 1963
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1565, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione dal presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo "chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1963
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 81. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-28;168#art-2