Art. 1
In vigore dal 31 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica macromolecolare.
Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Spettroscopia e radiofrequenze; Strutturistica chimica; Chimica organica superiore;
Analisi chimica strumentale; Chimica macromolecolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-23;210#art-1