Art. 1

In vigore dal 29 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 12 novembre 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, in data 15 ottobre 1962; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza. Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-23;181#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza nella Cassa di risparmio di Calabria e Lucania. — Testo vigente | Portale Normativo