Art. 1
In vigore dal 29 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 12 novembre 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, in data 15 ottobre 1962;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.
Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963
SEGNI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-23;181#art-1