Art. 1
In vigore dal 12 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva, il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 517, del 20 settembre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ha stabilito di acquistare tre appezzamenti di terreno per la costruzione in Chieti di edifici da destinare a sede del mercato del bestiame;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera, di commercio, industria e agricoltura di Chieti è autorizzata ad acquistare tre appezzamenti di terreno, situati in località "Madonna delle piane" del comune di Chieti, di complessivi mq. 70.130, di cui mq. 19.120 di proprietà dei signori Muzii Giuseppe Adelchi e Maria Saveria; mq. 24.790 di proprietà del sig.
Mario Ritelli e mq. 26.220 di proprietà del signor Angelo D'Aurelio, alle condizioni previste nella deliberazione n. 517, del 20 settembre 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-14;90#art-1