Art. 1

In vigore dal 10 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 51, della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1962, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di trecentocinquantatrè dei trecentosessanta posti di assistente di ruolo non vincolati agli assistenti straordinari; Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei rimanenti sette posti di assistente di ruolo anzidetti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I rimanenti sette posti di assistente di ruolo dei trecentosessanta non riservati agli assistenti straordinari, istituiti per l'anno accademico 1962-63 con l'art. 51 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, sono ripartiti come appresso: Numero dei posti Facolta di giurisprudenza Universita di Cagliari: cattedra di Diritto processuale civile................ 1 Facolta di scienze politiche Universita di Roma: cattedra di Storia moderna............................ 1 Facolta di Magistero Universita di Padova: cattedra di Storia.................................... 1 Facolta di lingue e letterature straniere Istituto universitario di economia e commercio e di lin- gue e letterature straniere di Venezia: cattedra di Lingua e letteratura inglese.............. 1 Facolta di medicina e chirurgia Universita di Firenze: cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica.......... 1 Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali Universita di Camerino: cattedra di Chimica biologica......................... 1 Universita di Palermo: cattedra di Fisica sperimentale....................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-14;85#art-1

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Art. 1 Ripartizione per l'anno accademico 1962-63 di sette rimanenti posti di assistente di ruolo. — Testo vigente | Portale Normativo