Art. 1

In vigore dal 19 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui 40 da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a 500 per le altre; Veduti i propri decreti in data 1 e 23 dicembre 1962, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di 116 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti quattro posti da destinarsi al raddoppiamento di cattedre; Ravvisata la necessità di procedere, intanto, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di due dei quattro restanti posti di professore di ruolo destinati al raddoppiamento di cattedre; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Due dei rimanenti quattro posti di professore universitario di ruolo, dei 40 destinati al raddoppiamento di cattedre, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alle Facoltà di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati: UNIVERSITÀ DI ROMA Numero dei posti - Facoltà di Giurisprudenza: per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto privato.............. 1 Facoltà di Lettere e filosofia: per il raddoppiamento della, cattedra di Letteratura latina.................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 44. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-14;134#art-1

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Art. 1 Assegnazione di due dei rimanenti quattro posti di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre con effetto dall'anno accademico 1963-64. — Testo vigente | Portale Normativo