Art. 1

In vigore dal 10 mar 1963
N. 1965. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata "Centro per la preservazione della Fede", con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 38. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1965#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione di culto e di religione denominata "Centro per la preservazione della Fede", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo