Art. 1
In vigore dal 26 feb 1963
N. 1911. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione "Opera nazionale per le città dei ragazzi", assunta dall'ente "Opera per il ragazzo della strada", con sede in Roma.
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 23. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1911#art-1