Art. 1
In vigore dal 20 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) in data 5 giugno 1954, n. 41, e 18 agosto 1962, n. 35, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Vallestrema del Comune stesso sia mutata in quella di "San Zeno in Valle";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Verona in data 29 marzo 1962, n. 6, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Decreta:
La denominazione della frazione Vallestrema del comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, è mutata in quella di "San Zeno in Valle".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1876#art-1