Art. 1

In vigore dal 20 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) in data 5 giugno 1954, n. 41, e 18 agosto 1962, n. 35, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Vallestrema del Comune stesso sia mutata in quella di "San Zeno in Valle"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Verona in data 29 marzo 1962, n. 6, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno; Decreta: La denominazione della frazione Vallestrema del comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, è mutata in quella di "San Zeno in Valle". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 41. - VILLA
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Art. 1 Mutamento della denominazione della frazione Vallestrema, del comune di Villa Bartolomea, in quella "San Zeno in Valle" (Verona). — Testo vigente | Portale Normativo