Art. 2
In vigore dal 13 feb 1963
È istituito ai sensi degli articoli 68, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Analisi numerica" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, nella tabella D) ammessa al predetto testo unico, a successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1858#art-2