Art. 1
In vigore dal 1 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 92 e 93 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, concernenti l'istituzione delle zone di vigilanza e la procedura per la loro delimitazione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Le zone di vigilanza doganale sono delimitate come risulta dalla descrizione indicata nell'unito allegato, firmato dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1962
SEGNI
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 59. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-23;2074#art-1