Art. 1

In vigore dal 26 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visto il regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1956, n. 1688; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: È approvato il regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessità scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all' della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-23;2066#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessita' scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. — Testo vigente | Portale Normativo