Art. 1
In vigore dal 26 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1956, n. 1688;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
È approvato il regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessità scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all' della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-23;2066#art-1