Art. 1

In vigore dal 1 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 11947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri Decreta: . Il Vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia), alle dipendenze del Consolato di la categoria in Mulhouse, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-23;1916#art-1

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