Art. 1
In vigore dal 6 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 18 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - PRETI - FOLCHI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-20;2069#art-1