Art. 1

In vigore dal 6 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 18 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - PRETI - FOLCHI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-20;2069#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961. — Testo vigente | Portale Normativo