Art. 1
In vigore dal 4 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato distrettuale autonomo delle foreste di monte Amiata in data 12 dicembre 1954, per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana del bacino del fiume Albegna in provincia di Grosseto;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 2682 in data 1 giugno 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 110329 in data 17 aprile 1962 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il bacino del fiume Albegna, ricadente nella provincia di Grosseto, esteso per ha. 10.096 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 chi, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, ha i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962
RUMOR - SULLO -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 103. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-17;2081#art-1