Art. 2

In vigore dal 13 feb 1963
Il prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Borno e di Ossimo ed il costituito comune di Piancogno, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Piancogno, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 11. - VILLA
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