Art. 1
In vigore dal 12 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza del presidente del Consorzio di Lavinio e S. Olivo in data 9 settembre 1960, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Lavinio del comune di Anzio (Roma) sia mutata in quella di "Lavinio, Lido di Enea";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Anzio in data 29 dicembre 1961, n. 87, della Giunta provinciale in data 21 marzo 1962, n. 6, e del Consiglio provinciale di Roma in data 8 ottobre 1962, n. 695, con le quali è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione della frazione Lavinio del comune di Anzio, in provincia di Roma, è mutata in quella di "Lavinio, Lido di Enea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-03;1849#art-1