Art. 1
In vigore dal 7 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 24 novembre 1957 e 7 ed 8 aprile 1959, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Guzzanica del comune di Stezzano (Bergamo) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Dalmine;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stezzano in data 28 maggio 1959, n. 369; del Consiglio comunale di Dalmine in data 20 dicembre 1957, n. 112; del Consiglio provinciale di Bergamo in data 26 ottobre 1961, n. 162, ed in data 27 aprile 1962, n. 121, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 settembre 1962, n. 1912;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La frazione Guzzanica è distaccata dal comune di Stezzano ed aggregata al comune di Dalmine, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-03;1835#art-1