Art. 4
In vigore dal 13 feb 1963
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articolo corrispondente per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiani. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1855#art-4