Art. 2
In vigore dal 12 nov 1964
La maggiore spesa di L. 20.500.000, occorrente per il funzionamento dell'"Istituto di cui all'articolo precedente, graverà sul cap. 242 bis del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1982-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 2. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-22;2179#art-2