Art. 2
In vigore dal 12 nov 1964
La maggiore spesa di L. 25.300.000 occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 2421 bis del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1962
SEGNI
GUI -
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 287, foglio n. 7. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-22;2177#art-2