Art. 1
In vigore dal 21 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 29 giugno 1962, n. 568 e 12 agosto 1962, n. 1391;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 459.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 61. - Spese riservate della Presidenza
del Consiglio dei Ministri...................... L. 50.000.000
Cap. n. 64. - Spese casuali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri...................... " 15.000.000
Cap. n. 218. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondersi al personale in relazione a
particolari esigenze di servizio, ecc........... " 6.000.000
Cap. n. 220. - Indennita e rimborso delle spe-
se di trasporto per le missioni nel territorio
nazionale, ecc.................................. L. 1.000.000
Cap. n. 224. - Spese per indagini, rilevazione
e studi......................................... " 2.500.000
Cap. n. 225. Spese casuali.................... " 1.000.000
Cap. n. 479-bis (di nuova istituzione sotto la
nuova sottorubrica "Ufficio per l'organizzazio-
ne amministrativa e per gli affari costituziona-
li") - Spese di qualsiasi natura per particolari
lavori utili alla riforma dell'Amministrazione.. " 50.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 180. - Spese per l'esecuzione di altre
opere pubbliche di carattere straordinario e per
concorsi, contributi e sussidi.................. " 334.000.000
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L. 459.500.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del governo, registro n. 160, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-16;1635#art-1