Art. 1
In vigore dal 1 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1992, emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della; legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati, nella tabella D, allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chianciano Terme, in provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 1962
SEGNI
SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 27. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-14;1914#art-1