Art. 2

In vigore dal 15 gen 1963
È istituito in Basilea (Svizzera) un Consolato generale di 1ª categoria, con la seguente circoscrizione territoriale: Cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Argovia e Soletta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-08;1723#art-2

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