Art. 2
In vigore dal 14 dic 1962
Il Ministro per il tesoro provvederà alle operazioni di chiusura della gestione e devoluzione allo Stato delle residue attività dell'Ente, a norma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, integrata dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1142, avvalendosi della competente Ragioneria regionale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-08;1611#art-2