Art. 1
In vigore dal 2 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.
Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 21. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;2068#art-1