Art. 1
In vigore dal 30 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;
Considerata la opportunità che la casa in Udine, abitazione del pittore-decoratore Giovanni di Francesco Ricamador dei Ricamadori, conosciuto come Giovanni da Udine, ivi nato nel 1487, sia conservata ed affidata, al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
La Casa di Giovanni da Udine, in Udine, è dichiarata monumento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;1793#art-1