Art. 1

In vigore dal 13 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, concernente la ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962, a decorrere dal 1 novembre 1962 in conformità all'art. 12 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 13. - VILLA
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Art. 1 Esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1862. — Testo vigente | Portale Normativo