Art. 1
In vigore dal 13 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, concernente la ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962, a decorrere dal 1 novembre 1962 in conformità all'art. 12 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1854#art-1