Art. 1
In vigore dal 11 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592:
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - I corsi di perfezionamento in Elettrochimica e Chimica fisica, in Radiotecnica ed in Comunicazioni su filo sono soppressi, mentre vengono istituiti i seguenti nuovi corsi di perfezionamento in Elettrochimica ed Elettrometallurgia, in Comunicazioni a grande distanza, in Telefonia e Telegrafia, ed in Controlli automatici.
Corso di perfezionamento in Elettrochimica ed Elettrometallurgia coi seguenti insegnamenti:
1) Elettrochimica (con esercitazioni);
2) Complementi di Chimica-fisica (con esercitazioni);
3) Misure ed analisi elettrochimiche (con esercitazioni);
4) Tecnologie elettrochimiche generali
5) Procedimenti elettrochimici preparativi;
6) Elettrometallurgia;
7) Elettrotermia ed elettrosiderurgia;
8) Corrosione;
9) Finitura e protezione dei metalli;
10) Tecnologie elettrochimiche speciali.
Altri insegnamenti monografici eventuali.
Gli studenti debbono svolgere durante l'anno di frequenza una tesi sperimentale.
Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria chimica ed elettrotecnica, in chimica ed in chimica industriale.
Corso di perfezionamento in Comunicazioni a grande distanza, coi seguenti insegnamenti:
1) Teorie delle reti elettriche;
2) Complementi di matematiche teoria delle formazioni;
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche;
5) Trasmissioni su linee e cavi;
6) Propagazione ed antenne;
7) Circuiti e tubi per microonde;
8) Ponti radio e multiplex telefonici.
Il Corso viene integrato con conferenze e seminari su argomenti particolari.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettrotecnica ed in Ingegneria elettronica - Corso di perfezionamento in Telefonia e Telegrafia.
1) Teoria delle reti elettriche
2) Complementi di matematiche e teoria delle informazioni;
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche;
5) Telefonia
6) Teoria del traffico telefonico e commutazione;.
7) Trasmissioni di dati e telegrafia;
8) Teoria e circuiti di commutazione.
Il corso viene integrato con conferenze e seminari su argomenti particolari.
Al Corso, possono essere scritti i laureati in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria elettronica.
Corso di perfezionamento, in Controlli automatici coi seguenti insegnamenti;
1) Teoria delle reti elettriche;
2) Complementi di matematiche e teoria delle informazioni:
3) Circuiti elettronici;
4) Tecnologie elettroniche:
5) Teoria della regolazione automatica;
6) Sistemi elettronici;
7) Macchine elettriche e fluidodinamiche:
8) Regolazione degli impianti.
Il Corso viene integrato o con conferenze e seminari sul Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria elettronica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1705#art-1