Art. 1

In vigore dal 2 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potrà essere superiore a venti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. - VILLA
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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo