Art. 1

In vigore dal 30 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Milano in data 7 maggio 1965 e 2 marzo 1959, numeri 85594/1578 e 49301/999, e del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni in data 31 marzo 1954 e 16 aprile 1958, numeri 18/15609 e 127/26121, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data 25 luglio 1955 e 11 aprile 1962, numeri 11980/1811/55 e 3465/1811/55, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1962, numero 1748; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Milano e di Sesto San Giovanni è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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