Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo VII
Art. 59
In vigore dal 28 feb 1975
Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.
I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dai Ministro per il tesoro, uno dal presidente della Corte dei conti e due dall'assemblea delle Commissioni di sezione A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.
I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
Il presidente del Collegio dovrà essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche Amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.
Al Collegio dei revisori spettata verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo.
Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere
sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-59