Art. 2

In vigore dal 26 dic 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 62. - VILLA
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Art. 2 Istituzione in Algeri (Algeria) di un'Ambasciata. — Testo vigente | Portale Normativo