Art. 2
In vigore dal 26 dic 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-18;1640#art-2