Art. 2

In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per bambini (triennale); sarta per donna (n. 2 sezioni) (triennali); biancherista per donna (biennale).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2172#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo