Art. 23

In vigore dal 12 nov 1964
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dal l'attuazione del presente decreto, graverà sul capitolo 118 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1962 SEGNI GUI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi 14 settembre 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 110. - DI PRETORE
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Art. 23 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Prato (Firenze). — Testo vigente | Portale Normativo