Art. 22

In vigore dal 12 nov 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica Istruzione fissato in L. 52.900.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori e delle officine; 5) con i contributi degli alunni;
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Art. 22 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e le attivita' marinare in Salerno. — Testo vigente | Portale Normativo