Art. 2

In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica navale con sezione per meccanico navale (triennale) 2) Scuola professionale per le attività marinare, con sezioni per carpentiere navale in ferro (biennale) elettricista di bordo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2169#art-2

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