Art. 12
In vigore dal 12 nov 1964
Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento dalla direttrice della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2168#art-12