Art. 9
In vigore dal 12 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nei precedente si impartiscano i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale (laboratorio tecnologico, tecnologia, disegno); economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2167#art-9