Art. 2
In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 2 sezioni) (biennali)
conduttore di macchine agricole (biennale);
2) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per:
frutticoltore (n. 2 sezioni) (biennali).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2166#art-2